Con l’apertura della successione in capo al chiamato all’eredità sorgono diritti e poteri. Fra i più rilevanti, quello alla accettazione e alla rinuncia all’eredità.
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato dichiara di non accettare l’eredità e dunque di non subentrare nella posizione giuridica del de cuius. Mentre l’accettazione può essere può essere anche tacita, ovvero mediante atti che mostrino la volontà di accettare il bene ereditato in una modalità che non potrebbe fare se non in qualità di erede, la rinuncia deve essere espressa con dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale.
Detto principio è stato ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II del 28.12.2022 n. 37927 secondo cui nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.